Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
numero inferiore di candidati o concentrarli anche su uno solo. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non
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Le liste devono recare l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo alla iscrizione di ciascun elettore.
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Tuttavia, per comprovate necessità, i comuni possono essere, caso per caso, autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato un numero di
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numero minore di 100 iscritti, ma non inferiore a 50.
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. L'elezione non è valida se non interviene la metà del numero dei consiglieri.
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La divisione in sezioni è fatta indistintamente per elettori di sesso maschile e femminile ed in guisa che in ogni sezione il numero di elettori non
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propria scheda un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a tre.
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precedente comma. Sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purchè non inferiore a dodici.
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preesistenti, tenendo conto delle decisioni adottate ai sensi dell'art. 23, e autentica le liste, attestando in calce a ciascuna di esse il numero degli
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precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza passata in giudicato o da
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luglio 1944, numero 159, sulle sanzioni contro il fascismo e di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142, nonchè